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Eventi in programma
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Segnaliamo volentieri la Mostra di dipinti ad opera del Maestro Davide Laricchia allestita nell'atrio del Palazzo Comunale di Vico Equense , 80069 (Na) sito in via Filangieri. La mostra è gratuita e visitabile nel mese di aprile tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica, per l'intera giornata. Alcune opinioni sulla pittura di Davide Laricchia sono raccolte di seguito e danno l'idea dello stile dell'artista in mostra a Vico Equense per tutto il mese di aprile 2012. -
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La Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico, artistico, etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli e gli Incontri Internazionali d’Arte, nell’ambito del progetto Villa Pignatelli – Casa della fotografia, presentano una selezione di circa 150 stampe fotografiche originali realizzate tra il 1860 e i primissimi anni del Novecento dai grandi interpreti giapponesi ed europei di quest’arte. La mostra, dal titolo “La fotografia del Giappone (1860-1910). I capolavori”, a cura di Francesco Paolo Campione e di Marco Fagioli, è realizzata in collaborazione con il Museo delle Culture di Lugano e Giunti Arte mostre musei e si avvale del patrocinio di Regione Campania, Provincia di Napoli e Fondazione Italia Giappone. -
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Segnaliamo le attività organizzate per l'ultima settimana del mese di aprile 2012 dall'oasi del Bosco di San Silvestro in provincia di Caserta; l'oasi del wwf con la caratteristica ed invidiabile vista dall'alto sulla Reggia di Caserta prepara come sempre gli eventi per il fine settimana che si presenta ricco ed interessante. Innanzitutto mercoledì 25 aprile 2012 ci sarà la Fiaba nel Bosco, Sabato 28 aprile incontro di Visual Relaxing e Domenica 29 aprile il Laboratorio degli Acquiloni. -
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Martedì 24 aprile 2012, l'Associazione Culturale NarteA replica l'appuntamento con le visite guidate teatralizzate presentando: “Januaria - Una Notte al Museo di San Gennaro” presso il Museo del Tesoro di San Gennaro. L'itinerario teatralizzato porterà i visitatori a intraprendere un viaggio nella Napoli dell’arte, della cultura e della tradizione di una città custode di un patrimonio di inestimabile valore storico-culturale. -
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E’ tutto pronto per il primo evento promosso dal Comitato “Mille Scopi + 1″, la presentazione del libro di Gianni Solino “La Buona Terra – Storie dalle terre di don Peppe Diana”. Il prossimo 22 Aprile, alle ore 17.00, presso la sala del Loggione in Piazza Umberto I, si alzerà il sipario dell’attività culturale messa in piedi dai giovani dell’associazione, che in questi mesi hanno intensamente lavorato nel silenzio per proporre alla comunità teanese valide alternative socio-culturali, in una città che negli ultimi anni si è progressivamente spenta per lasciar posto ai fari della politica.
| Libro III - Capitolo X |
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There are no translations available. 1. Dicunt adhuc quidam quod Constantinus imperator, mundatus a lepra intercessione Silvestri tunc summi Pontificis Imperii sedem, scilicet Romam, donavit Ecclesie cum multis aliis Imperii dignitatibus. 2. Ex quo arguunt dignitates illas deinde neminem assummere posse nisi ab Ecclesia recipiat, cuius eas esse dicunt; et ex hoc bene sequeretur auctoritatem unam ab alia dipendere, ut ipsi volunt. 3. Positis et solutis igitur argumentis que radices in divinis eloquiis habere videbantur, restant nunc illa ponenda et solvenda que in gestis humanis et ratione humana radicantur. Ex quibus primum est quod premictitur, quod sic sillogizant: 'ea que sunt Ecclesie nemo de iure habere potest nisi ab Ecclesia'—et hoc conceditur—'romanum regimen est Ecclesie: ergo ipsum nemo habere potest de iure nisi ab Ecclesia'; et minorem probant per ea que de Constantino superius tacta sunt. 4. Hanc ergo minorem interimo et, cum probant, dico quod sua probatio nulla est, quia Constantinus alienare non poterat Imperii dignitatem, nec Ecclesia recipere. 5. Et cum pertinaciter instant, quod dico sic ostendi potest: nemini licet ea tacere per offitium sibi deputatum que sunt contra illud offitium; quia sic idem, in quantum idem, esset contrarium sibi ipsi: quod est inpossibile; sed contra offitium deputatum Imperatori est scindere Imperium, cum offitium eius sit humanum genus uni velle et uni nolle tenere subiectum, ut in primo huius de facili videri potest; ergo scindere Imperium Imperatori non licet. 6. Si ergo alique dignitates per Constantinum essent alienate—ut dicunt—ab Imperio, et cessissent in potestatem Ecclesie, scissa esset tunica inconsutilis, quam scindere ausi non sunt etiam qui Cristum verum Deum lancea perforarunt. 7. Preterea, sicut Ecclesia suum habet fundamentum, sic et Imperium suum. Nam Ecclesie fundamentum Cristus est; unde Apostolus ad Corinthios: "Fundamentum aliud nemo potest ponere preter id quod positum est, quod est Cristus Iesus". Ipse est petra super quam hedificata est Ecclesia. Imperii vero fundamentum ius humanum est. 8. Modo dico quod, sicut Ecclesie fondamento suo contrariari non licet, sed debet semper inniti super illud iuxta illud Canticorum "Que est ista, que ascendit de deserto delitiis affluens, innixa super dilectum?", sic et Imperio licitum non est contra ius humanum aliquid tacere. Sed contra ius humanum esset, si se ipsum Imperium destrueret: ergo Imperio se ipsum destruere non licet. 9. Cum ergo scindere Imperium esset destruere ipsum, consistente Imperio in unitate Monarchie universalis, manifestum est quod Imperii auctoritate fungenti scindere Imperium non licet. Quod autem destruere Imperium sit contra ius humanum, ex superioribus est manifestum. 10. Preterea, omnis iurisdictio prior est suo iudice: iudex enim ad iurisdictionem ordinatur, et non e converso; sed Imperium est iurisdictio omnem temporalem iurisdictionem ambitu suo comprehendens: ergo ipsa est prior suo iudice, qui est Imperator, quia ad ipsam Imperator est ordinatus, et non e converso. Ex quo patet quod Imperator ipsam permutare non potest in quantum Imperator, cum ab ea recipiat esse quod est. 11. Modo dico sic: aut ille Imperator erat cum dicitur Ecclesie contulisse, aut non; et si non, planum est quod nichil poterat de Imperio conferre; si sic, cum talis collatio esset minoratio iurisdictionis, in quantum Imperator hoc facere non poterat. 12. Amplius, si unus Imperatot aliquam particulam ab Imperii iurisdictione discindere posset, cadem ratione et alius. Et cum iurisdictio temporalis finita sit et omne finitum per finitas decisiones assummatur, sequeretur quod iurisdictio prima posset annichilari: quod est irrationabile. 13. Adhuc, cum conferens habeat se per modum agentis et cui confertur per modum patientis, ut placet Phylosopho in quarto ad Nicomacum, non solum ad collationem esse licitam requiritur dispositio conferentis, sed etiam eius cui conf»rtur: videtur enim in patiente et disposito actus activorum inesse. 14. Sed Ecclesia omnino indisposita erat ad temporalia recipienda per preceptum prohibitivum expressum, ut habemus per Matheum sic : "Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris, non peram in via" etc. Nam etsi per Lucam habemus relaxationem precepti quantum ad quedam, ad possessionem tamen auri et argenti licentiatam Ecclesiam post prohibitionem illam invenire non potui. 15. Qua re, si Ecclesia recipere non poterat, dato quod Constantinus hoc facere potuisset de se, actio tamen illa non erat possibilis propter patientis indispositionem. Patet igitur quod nec Ecclesia recipere per modum possessionis, nec ille conferre per modum alienationis poterat. 16. Poterat tamen Imperator in patrocinium Ecclesie Patrimonium et alia deputare, inmoto semper superiori dominio, cuius unitas divisionem non patitur. 17. Poterat et vicarius Dei recipere non tanquam possessor, sed tanquam fructuum pro Ecclesia pro Cristi pauperibus dispensator: quod apostolos fecisse non ignoratur. 18. Adhuc dicunt quod Adrianus papa Carolum Magnum sibi et Ecclesie advocavit ob iniuriam Longobardorum, tempore Desiderii regis eorum; et quod Carolus ab eo recepit Imperii dignitatem non obstante quod Michael imperabat apud Constantinopolim. 19. Propter quod dicunt quod omnes qui fuerunt Romanorum Imperatores post ipsum, et ipsi advocati Ecclesie sunt et debent ab Ecclesia advocari: ex quo etiam sequeretur illa dependentia quam concludere volunt. 20. Et ad hoc infringendum dico quod nichil dicunt: usurpatio enim iuris non facit ius. Nam si sic, eodem modo auctoritas Ecclesie probaretur dipendere ab Imperatore, postquam Octo imperator Leonem papam restituit et Benedictum deposuit, necnon in exilium in Saxoniam duxit. Che la concessione di Gostantino inperadore a Santo Salvestro papa di Roma et d’altre degnità d’inpero, secondo el detto d’alcuni, non è di ragione; et però el sucessore di Salvestro non le può dare ad altri. Dicono ancora alcuni che Gostantino, essendo mondato dalla lebra per la intercessione di Salvestro allora pontefice, donò la sedia dello inperio, c[i]oè Roma, alla chiesa, con molte altre degnità d’inperio. Onde arguiscono che quelle degnità dipoi nessuno può ricevere se no ·lle riceve dalla chiesa, della quale elle sono, secondo che loro dicono; et di questo bene seguiterebbe, come vogliono, l’una autorità dall’altra dipendere. Posti et soluti gli argumenti, e quali parevano fondati ne’ divini sermoni, resta porre et solvere quegli che ·ssi fondano nelle cose fatte da’ Romani, et nella humana ragione. De’ quali e primo è quello che ·ccosì si propone: ’Quelle chose che ·ssono della chiesa nessuno può di ragione avere se non dalla chiesa’ — e questo si concede — ; ’el romano reggimento è della chiesa: adunque non lo può nessuno di ragione avere se non dalla chiesa’. E pruovano la minore per quelle cose che di Ghonstantino di sopra sono dette. Questa minore io niegho loro; et quando e’ la pruovano, dico che nulla pruovano, perché Gostantino non poteva alienare lo ’nperio, et la chiesa no ’l poteva ricevere. E quand’eglino si contrapongono pertinacemente, quel che dico così si può mostrare: a nessuno è lecito fare quelle cose per l’uficio a ·ssé diputato, le quali sono contro a esso huficio; inperò che ·ccosì una cosa medesima, in quanto è essa medesima, a ·ssé medesima sarebbe contraria; e questo è inpossibile. Ma contro allo huficio diputato allo inperadore è dividere lo ’nperio, conciosiaché ·llo huficio suo è ad un volere et uno nonvolere tenere la humana generatione subg[i]ughata, come nel primo libro dimostramo; et però non è lecito allo inperadore dividere lo ’nperio. Se adunque per Gostantino fussono alcune degnità alienate dallo inperio, come loro dicono, et fussino nella podestà della chiesa pervenute, sarebbesi divisa la vesta inconsutile, c[i]oè non cucita, la quale non ebbono ardire di dividere etian coloro, i quali vulnerorono Cristo, vero Iddio, con la lancia. Holtre a questo, come la chiesa àe el fondamento suo, così ancora lo ’nperio àe el suo. Però che ’l fondamento della chiesa è Cristo; onde lo Appostolo A’ Corinti così parla: «Nessuno può porre altro fondamento, oltre a quello che è posto, e questo è Cristo Yesù». Lui è la pietra sopra la quale è la chiesa fondata. Ma ’l fondamento dello inperio è la humana ragione. Dico hora che ·ccome alla chiesa non è lecito fare contro al suo fondamento, ma senpre debba sopra esso attenersi (secondo la Canticha: «Chi è costei che sale del diserto, abondante di delitie, che ·ss’accosta sopra al suo diletto?»), così a lo ’nperio non è lecito fare alcuna chosa contro alla humana ragione. Ma e’ sarebbe contro alla humana ragione se ·llo ’nperio sé medesimo dissipassi: adunque allo ’nperio non è lecito sé medesimo dissipare. Et perché dividere lo inperio sarebbe distrugere esso inperio, conciosiaché ·llo inperio consiste nella hunità della huniversale monarchia, è manifesto che nonn–è lecito allo inperadore dividere lo ’nperio. E ·cche sia contro alla rag[i]one humana dissipare lo ’nperio di sopra è manifesto. Ancora ogni g[i]urisditione è più anticha che ’l g[i]udicie suo, inperò che ’l g[i]udicie è ordinato a essa g[i]urisditione et non per contrario; ma lo ’nperio è g[i]urisditione che nella anplitudine sua ogni tenporale g[i]urisditione conprende: adunque ella è prima che ·llo inperadore suo g[i]udicie, per la qual chosa lo inperadore a ·ffine d’essa è hordinato, et none essa a ·ffine di lui. Di qui è manifesto che ·llo inperadore non lo può permutare, in quanto egli è inperadore, conciosiaché ·llui riceva da ·llei quello essere che lui è. Ora dico così: o quello era inperadore quando e’ dicono che conferì alla chiesa, o no; e se no, è chiaro che non potea conferire lo ’nperio; et se era, conciosiaché ·ttale collatione era diminutione di g[i]urisditione inperiale, in quanto era inperadore fare no ’l poteva. Ancora, se ·llo inperadore potessi seperare alcuna partichula dalla g[i]urisditione inperiale, per la ragione medesima potrebbe l’altro similmente fare. Et conciosiaché ·lla g[i]urisditione tenporale sia finita, et ogni cosa finita per finite divisioni si consumi, per la qual cosa seguiterebbe che ·lla g[i]urisditione prima anicchillare si potrebbe; e questo non è di ragione. Anchora, perché chi conferiscie ha natura d’agiente, et colui a ·cchui è conferito di patiente, come dicie Aristotele nella Eticha, a volere che ·ssia lecito el conferire, non si richiede solamente la dispositione di colui che conferisce, ma etian di colui a ·cchui è conferito: perché pare che l’operationi degli agenti sieno nel patiente disposto. Ma la chiesa in nessuno modo era disposta a ricevere cose tenporali, pel precepto ch’espressamente lo vieta, come abiamo da Matteo: «Non vogliate possedere oro né ariento nelle vostre cinture, né pechunia, et non portate la tascha per la via». Et benché per Lucha abiamo alquanta larghezza circha questo precepto quanto ad alcune cose, nientedimeno quanto [a] possessione dell’oro et ariento, non ho potuto trovare licenza data alla chiesa dopo la proibitione predetta. Per la qual cosa, se ·lla chiesa non poteva ricevere, dato che Gostantino avesse potuto fare questo, nientedimeno tale atione non era possibile riceversi, non essendo el patiente disposto. Adunque è manifesto che ·lla chiesa non lo poteva ricevere per modo di posessione, né lui per modo d’alienatione conferire. Nientedimeno poteva lo ’nperadore, inn–aiuto della chiesa, el patrimonio suo et altre cose spendere, stando senpre fermo el superiore dominio, l’unione del quale divisione non patisce. E poteva el vichario di Dio ricevere, non come possessore, ma ·cchome dispensatore de’ frutti a’ poveri di Cristo per la chiesa; la qual cosa sappiamo essere dagli appostoli fatta. Ancora dicono che Adriano papa chiamò Charlo Magnio in socchorso di sé et della chiesa, per la ’ng[i]uria fatta da’ Longonbardi nel tenpo di Disiderio re loro; et che Charlo da ·llui ricevette la degnità dello inperio, non ostante che Micchael era in Gostantinopoli inperadore. Il perché dicono che tutti que’ che dopo lui furono inperadori romani sono avochati della chiesa, et debbono da ·llei essere chiamati: onde seghuirebbe ancora quella dipendentia la qual vogliono chonchiudere. Et a distrutione di questo dicho che parlano invano, perché l’usurpatione della ragione non fa rag[i]one. Inperò che ·sse la facessi, per [u ·] modo medesimo l’autorità della chiesa si direbbe dallo inperadore dipendere, dappoi che Ottone inperadore ristituì papa Leone et depuose Benedetto, ed i[n] Sansognia lo mandò inn–exilio.
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